SEGNALAZIONE GARE PUBBLICHE D’APPALTO IN SCADENZA E FORNITURA SERVIZI ALLE IMPRESE ASSOCIATE PER LA PARTECIPAZIONE
Si invia, di seguito, elenco delle gare pubbliche d’appalto per la Calabria, di prossima scadenza.
Le imprese appartenenti al mondo dell’edilizia (costruzioni, manutenzioni, impiantistica, pitturazione, serramenti, ferramenti, piastrelle, vetrerie, falegnameria, marmi, legno, carpenteria metallica, termoidraulica, elettriche, antenne, elettronica, bruciatori, termoidraulica, pulizia, imprese nel verde), che intendono partecipare alle gare pubbliche di appalto, possono farlo attraverso il Consorzio edili Conedil Federimpresa s.c., anche senza il possesso dell’attestazione SOA, che sarà in tal caso messa a disposizione dal Consorzio, consentendo alle imprese associate di partecipare.
A tal fine, l’ufficio gare del Consorzio, il cui numero telefonico provinciale unico è 0984/73955, offre tutti i servizi per la partecipazione alle procedure di appalto, anche con criteri di offerta economicamente più vantaggiosa, la compilazione dei documenti di natura amministrativa, la redazione degli elaborati tecnici, il caricamento delle gare sulla piattaforma di riferimento, la procedura di avvalimento, la redazione delle analisi e giustificazione dei prezzi, la contabilità di cantiere ed ogni altro servizio e/o consulenza utili.
DESCRIZIONE | CIG | APPALTANTE | PUBBLICAZIONE | SCADENZA |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GIUNTI STRUTTURALI E RIPRISTINO VIADOTTO AL KM. 0 + 900 E AL KM. 9 + 150 DELLA S.P. 34/2 GAGLIANO – GIMIGLIANO – D.M. 225 DEL 29/05/2021. | B1B25939FA | Amministrazione provinciale di Catanzaro | 16/05/2024 | 17/06/2024 |
Acquisto e Valorizzazione dell’immobile ex Asilo Via Cavour | B1BCF0B398 | COMUNE DI SIMERI CRICHI | 20/05/2024 | 14/06/2024 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOTTO 2 LOCALITA’ ARENE BIANCHE | B1ACB3AB52 | COMUNE DI SANTA SEVERINA | 17/05/2024 | 10/06/2024 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO CORRADO ALVARO | B18676B9EF | COMUNE DI TREBISACCE | 06/05/2024 | 06/06/2024 |
FISCALE: DECRETO “AGEVOLAZIONI FISCALI”: LE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE
Approvate in prima lettura al Senato le modifiche apportate in sede di conversione in legge, tra cui l’introduzione di un contributo, in luogo dello sconto/cessione, per gli interventi in alcuni “crateri sismici”; detrazione obbligatoria in 10 anni per il beneficiario con mantenimento dell’utilizzo in 4 o 5 anni per il fornitore o cessionario; divieto immediato di cessione per le rate residue non ancora fruite; riduzione del bonus casa al 30% dal 2028 al 2033.
Il testo arriva “blindato” alla Camera, pertanto, nessuna ulteriore modifica sarà introdotta dal Parlamento al provvedimento.
Per ricevere il testo dell’informativa inviare un messaggio whatsapp al seguente numero: 3515089099.
AMBIENTE E SICUREZZA: Rifiuti provenienti da canteri di demolizione degli edifici – Sentenza corte di cassazione
La Corte di cassazione, con una sentenza dello scorso 8 maggio ha confermato la natura di rifiuto negando quella di sottoprodotto ai residui da cantiere di demolizione di un edificio (sentenza n. 18020/2024).
La Corte riafferma che, per essere sottoprodotti, occorre che i residui derivino da un processo di produzione, mentre il cantiere di costruzione/demolizione di un edificio non è da considerarsi tale.
La sentenza riguarda l’accantonamento di materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, derivanti dalla costruzione di edifici privati a scopo abitativo nel terreno confinante destinato alla realizzazione di una strada di cantiere. Materiali giudicati rifiuti a tutti gli effetti con relativa condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, in base all’articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006.
I rifiuti erano dati da materiale di costruzione prodotto in loco «buttato a fianco per formare una strada onde rendere il nuovo cantiere accessibile ai mezzi». Per la difesa era un deposito temporaneo di sottoprodotti. Per l’accusa invece, erano rifiuti miscelati e, comunque, l’imputato non era autorizzato all’ attività di recupero (R13 – messa in riserva). Far rientrare i materiali da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti «si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall’articolo 184». Tale collocazione imporrebbe comunque il rispetto di una serie di condizioni. IL testo letterale dell’articolo 184, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, «lascia chiaramente intendere» che il sottoprodotto deve provenire direttamente da un processo di produzione, finalizzato alla «realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali». La demolizione di un edificio è finalizzata a eliminarlo e non alla produzione di qualcosa. Né, è rilevante che la demolizione sia finalizzata a costruirne un altro, che «non può essere considerato il prodotto finale della demolizione», poiché essa non precede necessariamente una costruzione, realizzabile anche in assenza di demolizioni precedenti.
CATEGORIE: Costituzione nuova categoria Birrifici Artigianali
Si comunica che, giovedì 6 giugno p.v. alle ore 16.00 si terrà la prima riunione della costituenda categoria dei Birrifici Artigianali in programma in presenza presso la nostra sede regionale sita in – Via Lucrezia della Valle n. 56 Catanzaro, oppure -line su piattaforma TEAMS.
L’incontro è propedeutico alla costituzione formale della categoria che auspichiamo di definire entro il mese di giugno e sarà l’occasione per avviare una discussione per le problematiche di settore.
Per ricevere il link del collegamento remoto inviare un messaggio whatsapp al seguente numero: 3515089099.
FISCALE: IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI circolare n. 10/E del 10 maggio 2024
L’Agenzia preliminarmente riassume le modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi recate dall’articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all’articolo 4 del D.L. n. 50/2017, rubricato “Regime fiscale delle locazioni brevi”, al fine di:
innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
delineare le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell’Unione europea, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La circolare n. 10/E ricorda che sono qualificati come locazioni brevi i contratti di locazione d’immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Viene evidenziato che tali contratti, tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche, sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell’oggetto e della durata. Non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto, vale a dire i contraenti, l’oggetto (l’immobile ed eventuali prestazioni accessorie), la durata e il corrispettivo.
Tratto distintivo è tuttavia rappresentato dalla circostanza che il contratto sia stipulato da persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori dell’attività d’impresa. Inoltre la circolare in argomento evidenzia che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4 sopra citato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c., condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.
Con riguardo all’oggetto del contratto, gli immobili posti in locazione debbono essere a destinazione residenziale (finalità abitative). Infine, l’articolo 4 citato stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
MODIFICA DELL’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Con le modifiche di cui all’articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. E’, tuttavia riconosciuta al locatore la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21 per cento relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente.
La circolare n. 10/E precisa che l’individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. Tale facoltà deve essere esercitata anche nel caso in cui venga affittata l’unica abitazione destinata alla locazione breve. In assenza di indicazioni al riguardo si applica l’aliquota del 26%.
Altro importante chiarimento riguarda l’entrata in vigore della nuova aliquota del 26% in luogo di quella al 21%. Sul punto la circolare ritiene che, in assenza di una diversa ed espressa previsione, la disposizione trovi applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024 e, quindi, dal 1° gennaio 2024.
In altri termini, prosegue la circolare n. 10/E, l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento si ritiene dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis (ossia in proporzione al tempo) in base all’articolo 26 del TUIR (Imputazione dei redditi fondiari), a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Gli intermediari:
se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati a essi relativi (comma 4);
se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta, effettuare il relativo versamento e rilasciare la certificazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (comma 5).
L’articolo 1, comma 63, della legge di bilancio, ha modificato la formulazione del citato art. 4, comma 5, allo scopo di coordinare detta disposizione con la nuova misura dell’aliquota d’imposta, applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi in caso di opzione per il regime della cedolare secca.
Per effetto della nuova formulazione della disposizione in commento, è stabilito che, qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, gli stessi sono tenuti a operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.
Nella circolare n. 10/E in argomento viene precisato che la modifica normativa operata dal comma 63, lettera b), ha la finalità di evitare ulteriori adempimenti a carico dei soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione.
Pertanto, l’aliquota applicabile resta quella del 21% ma si intende operata da questi soggetti sempre a titolo di acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. In precedenza, si prevedeva che la ritenuta si considerasse operata a titolo d’acconto solo nel caso in cui non fosse stata esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, mentre detta disposizione, nella versione attuale, prevede che la ritenuta sia operata sempre a titolo d’acconto.
Ne consegue, prosegue la circolare citata che, qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (30 giugno).
Al riguardo, i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.
Pertanto, i contribuenti che scelgono:
il regime della cedolare secca e concedono in locazione breve un solo immobile, pur essendo obbligati alla compilazione del modello di dichiarazione, non avranno saldo da versare in quanto la ritenuta subita (21% sul corrispettivo) coinciderà con il dovuto;
coloro che, invece, hanno più unità locate dovranno procedere a versare la differenza tra le ritenute applicate del 21% e l’imposta sostitutiva dovuta in misura pari al 26% sugli immobili diversi dal primo.
Dovranno effettuare il versamento a saldo anche coloro che non si avvalgono del regime della cedolare secca ma che applicano il regime ordinario.
È infine modificata la modalità con cui i “soggetti intermediari” non residenti possono adempiere agli obblighi fiscali (concernenti comunicazioni e ritenute) connessi alla disciplina delle locazioni brevi di cui al citato articolo 4. L’intervento normativo ha inteso adeguare l’ordinamento tributario nazionale al contenuto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb.
A seguito di questa modifica:
i soggetti non residenti (residenti Ue ed extra-Ue), che hanno una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162 del Tuir, effettuano gli adempimenti tramite la stabile organizzazione;
i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia;
i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti tramite detta stabile organizzazione;
i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, in mancanza del riconoscimento di una stabile organizzazione nell’Unione europea, in qualità di responsabili d’imposta, assolvono agli adempimenti nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del Dpr n. 600/1973. Resta fermo che qualora tali soggetti non ottemperino alla nomina del rappresentante fiscale, è prevista la responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo.
RESTAURO- Richiesta disponibilità per le Commissioni delle prove finali abilitanti alla qualifica di Restauratore
La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura ha pubblicato il bando per la nomina dei membri di spettanza del Ministero nelle commissioni delle prove finali abilitanti alla qualifica di Restauratore di beni culturali per l’anno accademico 2023/2024.
Destinatari della procedura sono i Restauratori di beni culturali iscritti nell’apposito elenco, che hanno conseguito la qualifica professionale da almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto interministeriale MiBAC-MIUR n. 87 del 26 maggio 2009.
Le domande, da inviare tramite compilazione del modulo al link da richiedere alla scrivente, dovranno essere trasmesse per posta elettronica entro il 30 giugno 2024.
Per info e assistenza telefonare al numero unico provinciale: 0984/73955.