Pagamento della sanzione anche in un momento distinto dalla trasmissione tardiva della comunicazione, purché entro la scadenza del 30 novembre; sanzione computabile per ciascuna dichiarazione omessa
Lo strumento della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2, c.1, D.L. n. 16/2012, prevede la possibilità di ravvedere tardivamente la presentazione della comunicazione o l’esecuzione dell’adempimento richiesto per fruire del beneficio fiscale. Nell’ambito delle detrazioni edilizie, la circolare n. 33/E/2022, par. 5.4, ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre la trasmissione della comunicazione di opzione per la cessione/sconto del credito derivante da bonus edilizi, a condizione che:
sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione d’imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
sia versata contestualmente la misura minima della sanzione prevista (250 euro).
Esclusivamente per le spese sostenute nel 2022, o per le quote residue di spese sostenute nel 2020 e 2021, la cui comunicazione di opzione avrebbe dovuto essere inviata entro il 31 marzo 2023, è consentito accedere alla remissione in bonis anche nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 solo, però, nell’ipotesi in cui la cessione sia eseguita a favore di banche o altri enti vigilati (art. 2-quinquies DL 11/2023).
Alcuni dubbi sono sorti in relazione alla tempistica con cui la sanzione deve essere versata, rispetto alla trasmissione della comunicazione, nonché alla modalità di determinazione della sanzione stessa nel caso in cui, relativamente al medesimo intervento edilizio, siano presenti più beneficiari dell’agevolazione o si abbia avuto diritto a diverse tipologie di detrazione edilizia.
“Contestualità” del pagamento della sanzione
Il versamento della sanzione deve avvenire “contestualmente” alla presentazione tardiva della comunicazione. Relativamente al medesimo termine (“contestualmente”) presente nella normativa del ravvedimento operoso (art. 13, D,Lgs 472/97), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento della sanzione non debba necessariamente avvenire “nel medesimo giorno” della trasmissione della comunicazione, bensì “entro lo stesso “limite temporale” previsto dalla norma (circolare n. 180/E/1997). Anche in altro documento di prassi, relativamente al ravvedimento “frazionato”, l’Amministrazione (circolare n. 42/E/2016) ha altresì precisato che il ravvedimento si perfeziona solo all’atto del procedimento complesso, che può comunque non avvenire necessariamente in un unico momento.
In conseguenza della medesima formulazione letterale, si ritiene che la remissione in bonis si perfezioni presentando la comunicazione e corrispondendo la relativa sanzione non necessariamente lo stesso giorno dell’invio della comunicazione, sempreché entro la data finale del 30 novembre 2023.
Per verificare il versamento della sanzione, il fornitore/cessionario può consultare il proprio cassetto fiscale, nel quale alla voce “Consultazione” – sezione “Versamenti effettuati conto terzi”, confluiscono anche gli importi identificati dal codice 10 nel campo del “secondo CF” (quello del coobbligato, erede, etc. ). Come indicato nella risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, nel modello F24 ELIDE “deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, in particolare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Naturalmente, se il campo del secondo codice fiscale non è stato compilato, il cessionario/fornitore non rileverà alcun importo. In tal caso si ritiene opportuno che, prima dell’utilizzo del credito d’imposta, il fornitore/cessionario si assicuri che la remissione in bonis sia stata perfezionata con il pagamento della sanzione. Ciò al fine di evitare che, qualora il pagamento della sanzione non venga effettuato dal beneficiario della detrazione entro la data del 30 novembre 2023, sia invalidata l’opzione stessa ed il credito d’imposta considerato inesistente, con conseguenti recuperi.
La sanzione è riferita alla singola comunicazione
La sanzione di 250 euro “rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame” (circolari n. 38/E/2012 e n. 33/E/2022). Nel caso specifico si ritiene che l’onere riguardi il singolo adempimento, cioè ogni comunicazione. Di conseguenza, se a fronte di un intervento complesso, contraddistinto da diversi codici “intervento”, sono presentate più comunicazioni, la sanzione va pagata per ogni singola comunicazione.
Il ravvedimento riguarda ogni singolo contribuente-beneficiario
Analogamente a quanto sopra specificato, la sanzione non può riguardare l’intervento nel suo complesso: ad esempio, in presenza di un immobile in comproprietà tra due soggetti, entrambi sostenitori delle relative spese per le quali sono state trasmesse due distinte comunicazioni di opzione, la sanzione è dovuta da ciascun soggetto. Ciò anche in considerazione delle modalità di compilazione del modello F24, riportate nella citata risoluzione n. 58/E/2022, secondo cui nel campo “Codice fiscale” e “dati anagrafici” devono essere indicati quelli riferiti al soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto (escluso il caso di Condominio).