Confartigianato Trasporti rende noto che a breve avrà inizio l’esame in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati dello schema di decreto legislativo finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Si ricorda che il provvedimento trova applicazione nell’ambito del “Pacchetto Mobilità dell’UE”, che determina una ampia riorganizzazione del settore dei trasporti su strada e si compone dei seguenti atti normativi:
- Regolamento (UE) 2020/1054 sui tempi di guida e riposo dei conducenti e sul tachigrafo digitale;
- Regolamento (UE) 2020/1055 che disciplina l’accesso al mercato del trasporto di merci su strada e alla professione di trasportatore di merci su strada o di trasportatore di passeggeri su strada;
- Regolamento (UE) 2020/1056 sulla digitalizzazione dell’autotrasporto e la dematerializzazione delle informazioni;
- Direttiva (UE) 2020/1057 che rivede gli obblighi di applicazione e stabilisce norme sul distacco dei conducenti.
Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, detta disposizioni uniformi per il settore del trasporto su strada e costituisce una lex specialis caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio, consentendo altresì di armonizzare gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia.
Pertanto si può affermare che il distacco dei conducenti di camion, così come regolamentato dal Pacchetto Mobilità sta per essere recepito anche in Italia.
La disciplina riguarda le prestazioni di autisti stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.
In più è previsto che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato UE o a parti di esso.
La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.
Si fa presente che con il Pacchetto Mobilità il cabotaggio diventa di fatto un distacco, così come il trasporto combinato e i trasporti internazionali. Non sono invece considerati come distacco i trasporti bilaterali e quelli in transito, così come le tratte internazionali di un trasporto combinato effettuate su strada.
Il distacco dovrà essere provato tramite l’utilizzo del portale connesso al sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI), al cui interno vanno immessi i dati delle imprese e quelli dei conducenti distaccati al più tardi all’inizio del distacco, insieme ad altre informazioni relative alla società e ai conducenti (la targa di veicolo e rimorchio, il nome dell’autista, la patente, ecc.). Ma sempre a richiesta degli organi di polizia potrebbero essere richiesti anche la copia della dichiarazione di distacco, delle operazioni di trasporto – come per esempio la lettera di vettura internazionale – e anche le registrazioni del tachigrafo con i riferimenti agli Stati attraversati.
Lo Stato membro in cui è destinato il distacco può anche richiedere prova della retribuzione e del contratto di lavoro nonché la prove dell’avvenuto pagamento del salario.