AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO FRUITI NELL’AMBITO DEL T.F.: IN UNA FAQ DELL’AGENZIA I CHIARIMENTI ATTESI
L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate in data 17 novembre 2022 sul proprio sito, ha fornito chiarimenti alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dal Temporary framework.
Le FAQ sono pubblicate al seguente indirizzo:
https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese
Di seguito si segnalano alcune delle risposte a domande poste anche da parte della Confartigianato, rinviando alla lettura delle FAQ per gli ulteriori chiarimenti.
Presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA “cessata”
È stato confermato che anche la imprese cessate precedentemente al termine di presentazione sono tenute al rispetto dell’obbligo.
Al riguardo, segnalando che l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. «regime ombrello», l’Agenzia delle entrate precisa che la chiusura della partita IVA non esclude il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria l’Agenzia ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
Tuttavia, l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali
Infine, tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.
Autodichiarazione correttiva in caso di errori
In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione (con i dati corretti) che sostituisce integralmente la prima.
Mancata compilazione del prospetto aiuti di Stato nei modelli REDDITI 2021
Le istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP specificano che l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
Pertanto, è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione (€250) di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Regolarizzazione prospetto aiuti di Stato nei modelli REDDITI 2021 con l’autodichiarazione
Non è invece possibile mediante l’autodichiarazione regolarizzare l’omessa indicazione in sede di presentazione del modello REDDITI 2021 di aiuti riferibili all’anno 2020, rendendosi necessario presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello REDDITI 2021 come sopra indicato.
Omessa presentazione per impresa che non ha superato i limiti
Con riferimento all’ipotesi di un operatore economico che ha beneficiato di aiuti del regime “ombrello” ma non ha superato alcun limite del TF e per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria tra cui Confartigianato e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, per rendere più agevole la compilazione del modello.
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Per gli operatori economici per cui non risulta sussistere anche una sola delle sopra indicate condizioni, di conseguenza, resta fermo l’obbligo di fornire i dati richiesti con l’autodichiarazione.
CAMERA DI COMMERCIO – Fissati gli importi del diritto annuale per l’anno 2023 – Confermati gli importi del 2022 – Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni
Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell’ 11 novembre 2022, Prot. 0339674, ha confermato, anche per l’anno 2023, gli importi degli anni precedenti.
Il versamento del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite modello F24. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di “pagoPA”.
Ricordiamo che è stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio.
Le imprese che esercitano l’attività anche tramite unità locali o sedi secondarie, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l’unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell’anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell’importo dovuto per la sede dell’impresa.
Le Imprese che denunciano l’apertura di unità locali nel corso dell’anno debbono versare il diritto annuale, relativo all’anno in corso, entro 30 giorni dall’iscrizione.
Il termine di pagamento del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del
primo acconto delle imposte sui redditi.
Le imprese che trasferiscono la sede da una provincia ad un’altra, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento.
Per quanto riguarda i casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale, ci limitiamo semplicemente ricordare quanto previsto per le Start-up e per le P.M.I Innovative.
Le Start-up – che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese – hanno diritto all’esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n.
La stessa agevolazione spetta agli incubatori certificati di Start-up, iscritti nella medesima sezione speciale.
Le PMI innovative, a differenza delle Start-up innovative, sono tenute al versamento del diritto annuale. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un’apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma non l’esenzione dal diritto annuale.
Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall’art. 17 della L. n. 133/1999).
ENTI DEL TERZO SETTORE – Chiarimenti dal Ministero del lavoro sulla redazione e deposito dei bilanci – I compiti di verifica degli Uffici RUNTS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 17146 del 15 novembre 2022, nella quale ha fornito i chiarimenti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), sia per quelli trasmigrati nel Registro unico (RUNTS) che per quelli che si stanno iscrivendo.
Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 – Deposito bilanci 2021
In merito all’obbligo di deposito del bilancio 2021 nel Registro Unico (RUNTS), per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Enti del Terzo settore (ETS) mediante iscrizione nel RUNTS nel corso del 2022 e costituiti prima del 2022, il Ministero ricorda che non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione della domanda di iscrizione. Non è tuttavia escluso che gli Uffici del RUNTS possano richiedere copia del bilancio nel caso in cui sia necessario verificare il maturarsi di eventuali adempimenti da parte dell’ETS nel corso del 2022.
Un discorso diverso va, invece, fatto per le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS iscritte nel RUNTS nel 2022: per questi soggetti è previsto l’obbligo di deposito del bilancio 2021 nei novanta giorni successivi all’iscrizione, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro.
Deposito delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti
Il Ministero chiarisce che, in linea con quanto previsto dall’articolo 2435 del Codice civile per le società lucrative, in allegato al bilancio deve essere depositata nel RUNTS anche la relazione dell’organo di controllo o del revisore contabile.
Si tratta infatti della medesima relazione dell’organo di controllo e del revisore prevista dal Codice civile, integrata per gli Enti del Terzo settore, con i richiami, recati dall’art. 30 del CTS alle specifiche attività ulteriori di cui è incaricato l’organo di controllo.
Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, costituiscono, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrono alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio.
Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro
Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto in forma semplificata e cioè nella forma del rendiconto per cassa.
In questo caso, spetta agli amministratori dell’ente con personalità giuridica ed eventualmente all’organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, l’adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio.
Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il RUNTS
Il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, soddisfa il dettato normativo.
N. 175/2022 – Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 144/2022 (“AIUTI TER”) – Misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia
Il “Decreto Aiuti ter”, ha introdotto una serie di misure per contrastare gli effetti della crisi energetica e dell’inflazione.
Segnaliamo tre novità:
1) Per quanto riguarda l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Per questi dipendenti non sussiste l’onere di rendere la dichiarazione prevista per gli altri dipendenti.
2) L’articolo 35-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.
In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.
La disposizione si applica, in via eccezionale, alle domande presentate dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
3) L’articolo 38, interamente sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La norma chiarisce altresì che, ai fini dell’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022 in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.
I commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 hanno introdotto una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.
La norma in esame, comma 1, differisce di un anno i termini sopra descritti per avvalersi dell’agevolazione in esame.
CIBERSICUREZZA – Dall’Europa 176,5 milioni di euro per migliorare gli strumenti e le infrastrutture – Bandi aperti fino al 15 febbraio 2023
La Commissione europea ha lanciato un invito alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e alle altre organizzazioni a presentare proposte e progetti per sviluppare soluzioni innovative in ambito di cybersecurity.
Entro il 15 febbraio 2023 le imprese, le pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni possono presentare proposte per soluzioni innovative in materia di cibersicurezza e a chiedere finanziamenti dell’UE nell’ambito del programma Europa digitale.
Gli inviti mirano a rafforzare la cibersicurezza dell’infrastruttura delle reti 5G sostenendo servizi sicuri e migliorando le capacità di test e di certificazione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sovvenzioni sosterranno inoltre:
– l’attuazione delle nuove norme sulla cibersicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS 2) nella legislazione nazionale,
– la capacità dei centri operativi di sicurezza in tutta l’UE di raccogliere e condividere informazioni sugli incidenti informatici.
L’obiettivo è contribuire a rafforzare la resilienza e la capacità dell’UE in materia di cibersicurezza nel proteggere, individuare, difendere e scoraggiare gli attacchi informatici.
Gli inviti sono aperti fino al 15 febbraio 2023 alle entità degli Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA- SEE.
BONUS GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI – Domande al via dal 18 al 30 novembre 2022
Il Ministero del turismo rende noto che è disponibile, sul proprio sito istituzionale, l’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita iva”, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.
Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500,00 euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2.000.000,00 euro.
Soggetti beneficiari delle risorse sono le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati:
- a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, Prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;
- b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972;
- c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle precedenti lettere a) e b).
Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022.
Le domande di accesso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.