Dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri di venerdì 11 novembre 2022, la detrazione per gli interventi da Superbonus scende al 90% per i condomini con alcune eccezioni.
Per le unità immobiliari unifamiliari sino al 31 marzo 2023 per terminare i lavori.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge, che da indiscrezioni dovrebbe avvenire solo dopo l’approvazione del D.L. Aiuti-ter attesa per giovedì 17 novembre 2022, sulla base delle bozze del provvedimento entrato in Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni del Premier in Conferenza stampa, il nuovo quadro della normativa sulle agevolazioni in oggetto dovrebbe essere il seguente.
Superbonus ed interventi condominiali
A decorrere dal 1° gennaio 2023, la detrazione delle spese per gli interventi ammessi al superbonus eseguiti su condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche, scende dal 110% al 90%.
Continua ad applicarsi la detrazione del 110% per le spese sostenute nel 2023 ad una duplice condizione: entro la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente 17/18 novembre 2022) i condomìni dovranno aver deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 deve essere effettuata la comunicazione asseverata per il Superbonus (Cilas).
Superbonus ed interventi su unità immobiliari unifamiliari
Prorogato al 31 marzo 2023 il termine del 31 dicembre 2022 per completare i lavori per chi ha concluso il 30% dei lavori stessi entro il 30 settembre scorso.
Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è riconosciuta la superdetrazione del 90% per le spese sostenute nel 2023, purché tali immobili siano adibiti ad abitazione principale e a condizione che il contribuente che effettua gli interventi abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.
Nella bozza di decreto legge, viene specificato che il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato come segue:
Numero di parti
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona conviventesi aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
un familiare si aggiunge 0,5
due familiari si aggiunge 1
tre o più familiari si aggiunge 2
Persone fisiche ammesse alla detrazione per interventi Superbonus
Stante la bozza del decreto-legge, verrebbe stabilito che il Superbonus compete per gli interventi eseguiti “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, salvo quanto previsto al comma 10”. Nella sostanza, per le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il Superbonus non competerebbe più ai detentori degli immobili (es. locatari o comodatari). Inoltre, il diritto reale di godimento (es.: usufrutto) deve già sussistere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento.