- PREMESSA
È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 (Decreto Aiuti ter) che contiene alcune misure di carattere fiscale come ad esempio la conferma, per i mesi di ottobre e novembre 2022, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, che vengono rafforzati ed estesi alle imprese di più ridotte dimensioni dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw, la proroga della riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre, l’indennità una tantum di 150 euro per lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza, autonomi e professionisti, la proroga al 31 ottobre 2022 del termine per attivare la procedura di restituzione dei crediti d’imposta R&S indebitamente utilizzati.
Con la presente Informativa si commentato le misure fiscali di maggior interesse.
- CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (Articolo 1)
La norma conferma anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Si tratta in particolare:
- del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi ottobre-novembre 2022 (comma 1);
- del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi ottobre-novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (comma 2);
- del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi ottobre-novembre 2022 (comma 3);
- del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi ottobre-novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico (comma 4).
I successivi commi 5-8 regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità. In materia, si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle predette agevolazioni con le circolari nn. 13/E, 20/E e 25/E del 2022.
2.1 Credito di imposta per imprese energivore (comma 1)
Il comma 1 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
L’ammontare dell’agevolazione è pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi ottobre-novembre 2022.
Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel medesimo periodo (ottobre-novembre 2022): in tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi ottobre-novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).
2.2 Credito di imposta per imprese gasivore (comma 2)
Il comma 2 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi ottobre-novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Viene definita “impresa a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022) e che nel primo trimestre solare dell’anno 2022 ha consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
2.3 Credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 3)
Il comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi ottobre-novembre dell’anno 2022. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
2.4 Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore (comma 4)
Il comma 4 riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi ottobre-novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
2.5 Imprese non energivore e non gasivore: la richiesta al venditore del calcolo del contributo (comma 5)
Al fine di facilitare il calcolo del credito d’imposta, la disposizione prevede l’onere, a carico del venditore del gas/energia nei confronti degli utenti “non energivori” e “non gasivori”, di inviare al proprio cliente che lo richiede una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre-novembre 2022.
La richiesta è possibile se l’impresa destinataria del contributo si rifornisce, nel 3° trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre 2022, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 3° trimestre dell’anno 2019, per rendere possibile il raffronto dell’incremento dei prezzi.
In tal caso, la comunicazione è inviata dal venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti-ter, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
2.6 Utilizzo in compensazione dei crediti entro il 31 marzo 2023 (comma 6)
I crediti di imposta sopra esaminati sono utilizzati esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53, L. 244/2007), né quello di euro 516.456,89, elevabile a 700.000 (art. 34 L. 244/2007).
Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
2.7 Cedibilità dei crediti di imposta (comma 7)
I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Ulteriori due cessioni possono essere effettuate solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.
Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia.
In caso di cessione dei crediti d’imposta:
- il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023;
- le imprese beneficiarie sono inoltre tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
2.8 Comunicazione del credito maturato e non utilizzato entro il 16/2/2023 (comma 8)
È previsto che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti, che non abbiamo utilizzato in compensazione l’intero importo spettante, debbano inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione relativa all’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. La comunicazione deve essere inviata, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate stabilirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
- AMPLIAMENTO DEL TERMINE DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 (Articolo 1, comma 11)
È prorogato di tre mesi il termine entro cui i crediti d’imposta istituiti con il D.L. “Aiuti-bis” per il terzo trimestre 2022, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, possono essere utilizzati, sia in compensazione che mediante cessione.
Slitta, pertanto, al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) tale termine.
- ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA (Articolo 2)
Per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, è prevista la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Il contributo spetta anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Per le modalità di utilizzo del credito d’imposta (entro il 31 marzo 2023), si rinvia ai paragrafi 2.6 e 2.7. Anche per tale credito, è prevista la comunicazione, a pena di decadenza, entro il 16 febbraio 2023, relativamente al credito non utilizzato (par. 2.8).
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI (Articolo 4)
Prosegue, anche per il periodo dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
- TABELLA DI SINTESI DELLE MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA ENERGETICA
Si fornisce una tabella di sintesi delle principali misure straordinarie finora riconosciute a seguito dell’incremento dei prezzi energetici.
Intervento
|
Periodo agevolato e normativa di riferimento |
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Azzeramento oneri generali di sistema energia elettrica | 1° trimestre 2022
≥ 16,5 kW (art. 14 DL 4/2022) |
2° trimestre 2022
(art. 1 DL 17/2022) |
3° trimestre 2022
(art. 1-ter DL 50/2022) |
4° trimestre 2022
(art. 4 DL 115/2022) |
Azzeramento oneri generali di sistema gas | 1° trimestre 2022
(art. 1, c. 507, L. 234/2021) |
2° trimestre 2022
(art. 2 DL 17/2022) |
3° trimestre 2022
(art. 1-quater DL 50/2022) |
4° trimestre 2022
(art. 5 DL 115/2022) |
IVA gas 5% | 2° trimestre 2022
(art. 2 DL 17/2022) |
3° trimestre 2022
(art. 1-quater DL 50/2022) |
4° trimestre 2022
(art. 5 DL 115/2022) |
|
Credito d’imposta “energivore” |
1° trimestre 2022
(art. 15 DL 4/2022) |
2° trimestre 2022
(art. 4 DL 17/2022) |
3° trimestre 2022
(art. 6 DL 115/2022) |
Ottobre-novembre 2022
(art. 1 DL 144/2022) |
20% | 25% | 25% | 40% | |
Credito d’imposta “gasivore” |
1° trimestre 2022
(art. 15.1 DL 4/2022) |
2° trimestre 2022
(art. 5 DL 17/2022) |
3° trimestre 2022
(art. 6 DL 115/2022) |
Ottobre-novembre 2022
(art. 1 DL 144/2022) |
10% | 25% | 25% | 40% | |
Credito d’imposta “non energivore” |
2° trimestre 2022
≥ 16,5 kW (art. 3 DL 21/2022) |
3° trimestre 2022
≥ 16,5 kW (art. 6 DL 115/2022) |
Ottobre-novembre 2022
≥ 4,5 kW (art. 1 DL 144/2022) |
|
15% | 15% | 30% | ||
Credito d’imposta “non gasivore” |
2° trimestre 2022
(art. 4 DL 21/2022) |
3° trimestre 2022
(art. 6 DL 115/2022) |
Ottobre-novembre 2022
(art. 1 DL 144/2022) |
|
25% | 25% | 40% | ||
Sconto “accise” per autotrazione (cd sconto “30 centesimi” | · 22/3/2022-21/4/2022 (art. 1 DL 21/2022)
· 22/4/2022-2/5/2022 (decreto interministeriale 6/4/2022) · 3/5/2022-8/7/2022 (art. 1-bis DL 21/2022) · 9/7/2022-2/8/2022 (decreto interministeriale 24/6/2022) · 3/8/2022-21/8/2022 (decreto interministeriale 19/7/2022) · 22/8/2022-20/9/2022 (art. 8 DL 115/2022) · 21/9/2022-5/10/2022 (decreto interministeriale 30/8/2022) · 6/10/2022-17/10/2022 (decreto interministeriale 13/9/2022) · 18/10/2022-31/10/2022 (art. 4 DL 144/2022) |
- DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Articolo 8)
L’articolo 8 ha istituito degli appositi fondi volti a rilasciare dei contributi per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia per i seguenti enti:
- per gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è riconosciuto un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021;
- per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli citati al precedente punto, per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale, è riconosciuto un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
Con apposito D.P.C.M. da emanarsi di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei predetti contributi e le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
- CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA, TEATRI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA (Articolo 11)
L’articolo 11 prevede che al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura è stato istituito un fondo che assegnerà le risolse ai predetti soggetti.
Un apposito decreto del Ministro della cultura, che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
- DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TRASPORTO (Articolo 14)
Per far fronte all’eccezionale aumento del prezzo del carburante, è stanziato un fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 85 milioni di euro da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto merci e 15 milioni di euro da destinare al settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Viene rinviato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
- CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO (Articolo 15)
L’articolo 15, dispone che al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia, agli istituti di patronato è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
La concessione del predetto contributo è subordinata alla presentazione di una istanza contenente l’elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (Articolo 18)
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 (titolari di pensione), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 di seguito commentato.
La predetta indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
L’indennità in analisi spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, non è cedibile né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (Articolo 19)
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto
dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
Tale indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennità in commento è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
- SOSTEGNO DEL REDDITO PER I LAVORATORI AUTONOMI (Articolo 20)
L’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (indennità pari a € 200 per i soggetti che abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro), è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
- INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Articolo 36)
L’articolo 36 prevede un innalzamento dello stanziamento destinato ai CAF da 13 a 28 milioni a causa dell’aumento dei volumi dell’attività svolta da questi ultimi.
- DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PROCEDURE DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (Articolo 38)
L’art. 38 del D.L. 144/2022 dispone il differimento del termine di presentazione della domanda utile per fruire della procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022.
- ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (Articolo 40)
L’articolo in commento proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, senza richiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.