Il Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cd “D.L. Aiuti”, pubblicato nella G.U. n. 114/2022), entrato in vigore il 18 maggio 2022, con l’articolo 14 interviene sul Superbonus, accogliendo una richiesta della Confederazione, per ampliare il termine di effettuazione del 30% dei lavori sulle “unifamiliari” al fine di beneficiare del 110% sulle spese sostenute nel 2022.
Ulteriore modifica, inoltre, della cessione dei crediti edilizi, con la possibilità di rendere sempre ammissibile, a banche e gruppi bancari, la cessione a favore di clienti professionali privati.
Superbonus e “unifamiliari” (art. 14, c.1, lett. a).
La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31/12/2022 per gli interventi effettuati da Persone fisiche non esercenti imprese, arti e professioni, sulle unità immobiliari cd “unifamiliari” (cioè, diverse dai Condomini e dagli edifici con più unità, fino a 4), a condizione che entro il 30 settembre 2022 (e non più entro il 30 giugno 2022) siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Come richiesto da Confartigianato, è stata quindi riconosciuta e concessa la possibilità di disporre di un maggior periodo di tempo (3 mesi) per realizzare la condizione (esecuzione del 30% del lavoro complessivo) per poter fruire della super detrazione.
Cessione dei crediti (art. 14, c.1, lett. b)
Con l’ulteriore modifica all’articolo 121, è stata soppressa la cd “quarta cessione”, possibile solo da parte della banca verso propri correntisti, relativamente a crediti per i quali è esaurito il numero dei passaggi (cioè, è già stata effettuata la terza cessione).
Le regole vigenti per l’esecuzione delle cessioni da parte di fornitori (che hanno concesso lo sconto) o da parte dei beneficiari della detrazione, sono le seguenti:
il fornitore che ha concesso lo sconto o il beneficiario della detrazione, in alternativa alla compensazione del credito o all’utilizzo diretto della detrazione, può cedere il medesimo a qualunque soggetto terzo, anche diverso da soggetti “vigilati” (cd “cessione jolly”);
il soggetto terzo può, in alternativa alla compensazione del credito, effettuare al massimo due ulteriori cessioni esclusivamente verso banche, intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni (seconda e terza cessione);
la novità introdotta dal D.L. in oggetto è la facoltà, per le banche o per i gruppi bancari, di cedere in qualsiasi momento il credito nei confronti di “clienti professionali privati” titolari di un conto corrente con la medesima banca o con la banca capogruppo, senza possibilità di ulteriori cessioni.
Si segnala che, ai sensi del Regolamento CONSOB 20307/2018, allegato 3, sono “clienti professionali privati” determinati soggetti che possiedono l’esperienza e competenze per assumere decisioni finanziarie in modo consapevole. Si tratta di:
clienti professionali “di diritto”, tra cui si annoverano: banche, imprese di assicurazione, agenti di cambio, fondi pensione; vi rientrano anche imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti: bilancio di 20 mln di euro, fatturato netto 40 mln di euro, fondi propri 2 mln di euro;
clienti professionali “su richiesta”: si tratta di soggetti diversi dai precedenti, che possono effettuare specifica richiesta di diventare “clienti professionali” se soddisfano almeno due dei seguenti requisiti: aver effettuato sul mercato finanziario almeno 10 operazioni al trimestre nei 4 trimestri precedenti, portafoglio finanziario di almeno 500.000 euro, aver lavorato almeno un anno nel settore finanziario in una posizione professionale che presuppone le conoscenze del settore.