Nel persistere della situazione emergenziale in atto e dell’efficacia delle misure governative di contenimento dell’epidemia da COVID-19, prorogate sino al 3 maggio 2020 dal DPCM 10 aprile 2020, la delibera 124/20 ha stabilito di continuare ad assicurare la tutela delle esigenze della clientela e dell’utenza finale, mantenendo, per pari periodo, le misure adottate in via d’urgenza con la deliberazione 60/2020/R/com, così come modificate ed integrate dalla deliberazione 117/2020/R/com.
Destinatari
– – Forniture di energia elettrica: i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV → famiglie e basse tensioni altri usi aventi diritto alla tutela;
– – Forniture di gas: i clienti titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) indipendentemente dal consumo annuo e lettere b) e d), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno del TIVG con riferimento al settore del gas naturale; i clienti titolari di un contratto di fornitura di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui al TIVGl → famiglie ed imprese con consumi inferiori a 200.000 smc all’anno ;
– – Forniture idriche: tutte le tipologie di utenza domestica e non domestica che risultino nella titolarità di un contratto di fornitura idrica, come individuate ai sensi del TICSI.
Oggetto delle previsioni
Come è noto, in caso di inadempimento alle obbligazioni di pagamento da parte degli stessi clienti/utenti finali si attivano le procedure previste delle forniture di energia elettrica, gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana, nonché del servizio idrico integrato che in sintesi contemplano una sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente elettrico/gas – o dal sollecito di pagamento dell’utente del SII – e si conclude con la disalimentazione fisica dell’impianto di consumo del medesimo cliente/utente ovvero, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, con la risoluzione del contratto e l’attivazione dei cosiddetti servizi di ultima istanza qualora la predetta disalimentazione non sia materialmente possibile.
Per venire incontro alla situazione di disagio della clientela derivante dalle limitazioni alla circolazione ed all’esercizio delle attività di cui ai DPCM 9 marzo e seguenti citati, la delibera 124/20, estendendo le misure previste dalla delibera 60/20 integrate dalla delibera 117/20 prevede che:
a) – le procedure di sospensione delle forniture (per l’energia elettrica, il gas naturale e l’acqua) e le relative clausole contrattuali (per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), non trovino applicazione sino al 3 maggio 2020;
b) – al termine del suddetto periodo, il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura della controparte morosa sia tenuto a procedere nuovamente alla costituzione in mora del cliente finale e in seguito riavviare la relativa procedura di sospensione; ovvero, con riferimento alle procedure disciplinate dal REMSI per la sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura idrica, al termine del richiamato periodo, sia necessario procedere alla reiterazione di tutte le comunicazioni previste e che, conseguentemente, le comunicazioni di sollecito di pagamento/costituzione in mora eventualmente inviate nel periodo considerato non producano effetti;
c) – ai clienti serviti in regime di tutela o controparti di un contratto avente a oggetto una cosiddetta offerta PLACET nonché agli utenti finali del SII, è riconosciuto l’accesso a un piano di rateizzazione senza il pagamento di interessi, da definire secondo modalità e tempistiche analoghe a quelle attualmente previste dalla regolazione nei casi in cui è previsto l’operatività di un tale istituto (per i clienti di gas diversi dal gas naturale, il piano di rateizzazione deve essere concordato tra le parti) ovvero già definito nei casi di importi oggetto di costituzione in mora ai sensi del REMSI.
Per informazioni:
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