Trasmettiamo la circolare del Ministero dell’Ambiente che chiarisce che i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi) resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Saranno direttamente gli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e designati, tramite la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it, a provvedere all’aggiornamento della data di scadenza dei certificati da loro rilasciati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate ” del citato Registro.
In merito alle nuove certificazioni, Vi informiamo che ACCREDIA (Ente Unico di Accreditamento) in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha invitato gli OdC a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria.
Ha individuato comunque delle procedure specifiche ed eccezionali per quei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza per i quali procedere agli esami di certificazioni da remoto. Sempre in tema F-Gas, altro aspetto degno di attenzione è la questione delle sanzioni, che sono applicabili dallo scorso 17 febbraio, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2019.
La categoria, in merito, aveva chiesto un periodo transitorio di accompagnamento per rendere edotti tutti i soggetti interessati circa le responsabilità connesse con la corretta gestione dei gas fluorurati e aveva chiesto una forte riduzione delle sanzioni previste per le imprese in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca Dati Fgas. L’art. 6 del D.Lgs 163/19, infatti, prevede sanzioni da 1.000 a 15.000 euro alle imprese che non inseriscono, entro 30 gg dalla data dell’intervento, le informazioni previste nella Banca Dati.
Poiché tali sanzioni, così come già dichiarato in sede di definizione del decreto, appaiono troppo elevate rispetto alla natura amministrativa della violazione, la categoria ha chiesto al Ministero dell’Ambiente, non solo la sospensione dei termini ma anche il congelamento dell’articolo 6.
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