Com’è noto, il D.L. n. 18/2020 (c.d. DL “Cura Italia”) ha previsto, tra le misure a sostegno delle imprese danneggiate dal COVID-19, uno specifico intervento (articolo 56) in materia di credito, con la sospensione dei mutui/leasing e delle revoche delle linee di credito fino al 30 settembre, previa semplice comunicazione da parte dell’impresa stessa.
In particolare:
a) divieto di revoca per aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL, degli importi accordati, sia nell’importo che nella durata a tutto il 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, della proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula;
c) per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, sospensione del piano di ammortamento fino al 30 settembre e possibilità di dilazionare il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale;
d) esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere a), b) e c), previa presentazione di autocertificazione di riduzione totale o parziale dell’attività.
A seguito delle segnalazioni di alcune imprese associate, riteniamo utile fornirle alcuni chiarimenti dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che, con apposita circolare, ha chiarito alcuni aspetti legati alla corretta applicazione dell’articolo 56 da parte del sistema bancario.
Per quanto riguarda l’esame delle autodichiarazioni presentate dalle imprese, l’ABI chiarisce che la banca non è tenuta a verificare la veridicità delle stesse, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.
A tal fine, si allega il format elaborato sulla base delle indicazioni ivi contenute che potrà utilizzare.
La comunicazione può essere inviata, da parte dell’impresa, anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che lo consentano.
A questo proposito le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.
Inoltre, la proroga riguarda anche gli “elementi accessori” ovvero tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazioni (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
Quanto alle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a), permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento, senza alcuna formalità.
Infine, per quanto riguarda il periodo di sospensione di cui alla lettera c), è stato chiarito che questo ricomprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
Nel rimandare ad una più approfondita lettura dell’articolo, i nostri responsabili sono a completa disposizione degli interessati.
Si invita a segnalare eventuali comportamenti contrari da parte del sistema bancario.
Per informazioni:
E-MAIL: info@confartigianatocosenza.it
WHATSAPP: 0984/73955 dopo aver inserito il presente numero (unico per tutto il territorio provinciale) nella rubrica del suo cellulare