FORMAZIONE: CORSO PER L’ABILITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Confartigianato Imprese Cosenza informa che presso la nostra sede formativa di Cosenza avrà inizio il 14 novembre p.v., il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.).
Il corso di 100 ore (detto SAB), riconosciuto dalla Regione Calabria, è rivolto a coloro che intendono intraprendere un’attività commerciale (bar, ristorante, commercio al dettaglio e di prodotti alimentari), oltre all’abilitazione obbligatoria permette di conseguire un’adeguata preparazione sia in ambito commerciale-gestionale che in materia di sicurezza igienico-alimentare.
L’attestato finale è un requisito necessario di accesso e di esercizio delle attività commerciali ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerato l’imminente avvio delle attività formative e l’esiguo numero di disponibilità rimasto.
Per info e prenotazioni telefonare al numero unico provinciale 0984/73955, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: formazione@confartigianatocosenza.it.
RENTRI: stampa nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo
Dal 4 novembre scorso gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.
I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.
Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.
I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.
Si ricorda che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.
TRASPORTI: Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico
Emanato il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 recante disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.
Si segnala che il decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 31 ottobre 2024) la competente Direzione del MiT emanerà apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesi e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio. Il decreto acquisterà efficacia decorsi ulteriori 30 giorni dalla data di emanazione della circolare suddetta.
Il decreto (art. 3) prevede che:
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, tramite registrazione sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5;
all’atto di registrazione ciascun vettore NCC: o si vedrà assegnate le credenziali di accesso: il vettore NCC potrà abilitare all’utilizzo di tali credenziali collaboratori, conducenti ovvero dipendenti o comunica i dati riportati nell’Allegato 1 e, tempestivamente, le variazioni relative all’elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore;
I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.
L’art. 4 disciplina le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo Servizio;
Il successivo art. 5 reca le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata;
L’art. 6 disciplina gli obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio: ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all’articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente.
Mentre, l’art. 7 specifica in dettaglio i requisiti dell’applicazione informatica.
SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI: Informativa NUOVO Regolamento UE
Il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 del PARLAMENTO EUROPEO già entrato in vigore, si applicherà a partire dal 13 dicembre 2024, data in cui dovrà considerarsi abrogata la precedente direttiva 2001/95/CE.
Il nuovo Regolamento trova applicazione per prodotti immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato nella “misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione”.
Per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione quale definita all’articolo 3, punto 27 non si applicano:
il Capo II “Requisiti di sicurezza” per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione;
il Capo III, sezione 1, “obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti, degli importatori, dei distributori, ecc.;”
i Capi V “Vigilanza del mercato e attuazione” e VII “Ruolo della Commissione e coordinamento dell’applicazione”
i Capi IX “Cooperazione internazionale”, X “Disposizioni finanziarie” e XI “Disposizioni finali”.
Il Regolamento, inoltre, non si applica ai seguenti prodotti: i medicinali per uso umano o veterinario; gli alimenti; i mangimi; le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale; i prodotti fitosanitari; le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi; h) gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139; gli oggetti d’antiquariato.
Si applica invece ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati mentre non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.
La novità più attesa e forse di maggior importanza attiene alla regolamentazione del mercato online: “I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri”.
Viene ampliata anche la nozione di “prodotto sicuro” allargando molto i criteri di valutazione.
Il regolamento dedica poi l’intero capo VIII al diritto di informazione e rimedio dei consumatori.
MODA – Confartigianato: “Per le imprese della moda estendere la CIG in deroga di almeno 8/12 settimane”
Il settore della moda italiana sta subendo un tracollo che ha visto come unico precedente la pandemia da Covid-19.
Sono soprattutto le MPMI della filiera a farne le spese, che rappresentano l’asse portante dell’intera catena di produzione, con inaccettabili e drammatiche conseguenze economiche e sociali: interi distretti fermi e magazzini pieni a causa dell’assenza di ordinativi, lavoratori in cassa integrazione, ormai da diverse settimane.
Per questo è necessario estendere di almeno 8-12 settimane il periodo di cassa integrazione in deroga per le imprese del settore moda.
È quanto ha sottolineato Confartigianato nel corso dell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera per la conversione del decreto Pnrr.
La Confederazione apprezza l’intervento per contrastare la crisi occupazionale ma ritiene insufficiente la cig in deroga fino al prossimo 31 dicembre.
“Sulla base di nostre stime – afferma – a partire da febbraio 2025 potrebbe verificarsi un aumento del 30% delle imprese artigiane che terminano i periodi di copertura garantiti da FSBA”.
La situazione del comparto è di profonda difficoltà. Confartigianato sottolinea che per le sole imprese artigiane del settore (11.500 e 73.500 lavoratori) si registra un forte incremento del sostegno al reddito da parte di FSBA e pertanto occorre estendere il periodo di copertura della cassa integrazione per scongiurare la perdita di posti di lavoro.
EVENTI: CHOCO FESTIVAL CHIETI DAL 22 AL 24 NOVEMRE 2024
Confartigianato Chieti organizza dal 23 al 24 novembre la quindicesima edizione del Chocofestival.
Il fantastico mondo del cioccolato, presentato in modo straordinario nei suoi molteplici aspetti, grazie ad espositori provenienti da tutta Italia.
Show cooking, dimostrazioni, laboratori, spettacoli, musica, attività per i bambini: sono moltissime le iniziative che animeranno il Chocofestival. Quest’anno l’evento si arricchisce di un’area dedicata alle degustazioni di vino in abbinamento al cioccolato.
Per conoscere l’offerta dedicata alle aziende associate a Confartigianato Imprese Cosenza telefona al numero unico provinciale 0984/73955.