FORMAZIONE: Corso di formazione per agente e rappresentante di commercio
Avrà inizio, nel mese di ottobre, il corso di formazione per agente e rappresentante di commercio, obbligatorio ai sensi della Legge n. 204/1985.
Il percorso formativo è costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, al termine delle quali i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal programma saranno sottoposti a verifica di apprendimento.
Agli stessi sarà rilasciato un attestato di abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale.
La frequenza di un apposito corso di formazione è fondamentale per intraprendere l’attività, presso la CCIAA competente per territorio.
Per informazioni contattare il numero di Confartigianato Cosenza unico per tutto il territorio provinciale 0984/73955.
COMUNICAZIONE: APP GRATUITA PER GLI ASSOCIATI
Si comunica che la scrivente Associazione ha approntato una nuova App, utilizzabile su smartphone, attraverso la quale trasmettere in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi ai diversi settori di appartenenza degli associati e dei loro professionisti di riferimento.
L’attivazione della suddetta applicazione, assolutamente gratuita, può essere richiesta telefonando al n° unico provinciale 0984/73955 o recandosi di persona ai nostri sportelli.
CONVENZIONI: EOLO
Disponibile la Convenzione con EOLO, azienda leader nel campo della fornitura di connettività internet a banda ultra-larga in modalità wireless (tecnologia FWA) ed in fibra ottica per le imprese e per le abitazioni.
Le offerte a disposizione sono 5 ed in particolare:
EOLO Impresa Advance: la soluzione più performante per le imprese, compresa l’opzione con connettività Internet fino a 200 Mb/s in FWA, e con banda minima garantita 4 Mb/s simmetrico, oltre a chiamate illimitate.
EOLO Impresa Flex: offerta per le imprese e i professionisti, connessione a 30 Mb/s con opzione aggiuntiva fino a 200 Mb/s in FWA e chiamate illimitate.
EOLO Professionisti Impresa Light: offerta per le imprese e i professionisti, connessione a 20 Mb/s con opzione aggiuntiva fino a 200 Mb/s in FWA e chiamate illimitate.
EOLO più: la migliore offerta per la propria abitazione, connessione Internet a 30 Mb/s con opzione aggiuntiva fino a 100 Mb/s, e chiamate illimitate.
EOLO Fibra: la soluzione più rapida per la connessione di casa, velocità fino a 1 Gbps, router top di gamma e chiamate illimitate.
Per usufruire dei vantaggi della Convenzione è necessario fornire un codice coupon al momento della richiesta del servizio.
Il codice deve essere richiesto telefonando al numero unico provinciale di Confartigianato Cosenza: 0984/73955.
ODONTOTECNICI: POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA RC PROFESSIONALE
In riferimento agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 745/2017 in materia di copertura dei rischi professionali, Confartigianato Imprese ha sottoscritto una polizza collettiva al fine di offrire agli associati odontotecnici la possibilità di accedere ad un prodotto assicurativo erogato a costi assolutamente competitivi che consenta loro di adempiere alle prescrizioni di legge.
Si tratta di una polizza, che può soddisfare le esigenze di copertura della gran parte dei laboratori odontotecnici ma che – su richiesta – potrà essere personalizzata in base a specifiche esigenze, con le seguenti caratteristiche:
Limite dell’indennizzo per risarcimento: € 250.000 per sinistro e/o sinistro in serie;
Limite aggregato dell’indennizzo, per ciascun assicurato: € 750.000 aggregato annuo;
Franchigia: € 5.000;
Premio annuo lordo pro-capite odontotecnico: € 250,00 comprensivo di diritti di segreteria;
Sovra-premio per l’attivazione della garanzia postuma in caso di cessazione definitiva dell’attività: 200% del premio annuale di tariffa applicabile.
A fronte dell’obbligo introdotto con D.lgs. 137/2022, che prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 26.000 a € 120.000 in caso di mancato rispetto dell’obbligo sancito dal Regolamento, si sollecitano le imprese del settore a dotarsi di una copertura assicurativa idonea a risarcire i pazienti/consumatori nel caso in cui si verifichino danni o lesioni a causa di dispositivi medici difettosi o non conformi.
Si sottolinea altresì, a coloro che sono già in possesso di una copertura assicurativa, di verificare l’effettiva rispondenza della stessa a tali obblighi, cosa non scontata nei casi di polizze stipulate non recentemente e che comunque a rivalutare le condizioni economiche confrontandole con l’offerta individuata da Confartigianato.
Per info e assistenza telefonare al numero unico provinciale: 0984/73955.
F-GAS – pubblicato il nuovo Regolamento EU 2024/2174 su etichettatura prodotti
È stato pubblicato il 3 settembre sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale Commissione Europea) il Regolamento (UE) 2024/2174 relativo al formato delle etichette per apparecchiature contenenti F-Gas.
Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entrerà in vigore il 23 settembre 2024 e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il regolamento è parte di un più ampio sforzo dell’Unione Europea per ridurre l’uso di gas ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) e per combattere il cambiamento climatico.
I principali obiettivi del Regolamento 2024/2174 sono:
Etichettatura e informazione: aggiorna le disposizioni relative all’etichettatura, assicurando che i consumatori e le aziende abbiano informazioni chiare sui F-gas presenti nei prodotti, incluso il loro GWP e le corrette procedure per il loro trattamento.
Riduzione graduale degli F-gas: introduce un piano di riduzione progressiva della quantità di F-gas immessi sul mercato. L’obiettivo è ridurre significativamente le emissioni di F-gas entro il 2030, limitando progressivamente la quota di questi gas disponibile sul mercato.
Restrizioni sui prodotti: saranno introdotte nuove restrizioni per l’uso di F-gas in specifici settori, come refrigerazione, condizionamento dell’aria, schiume e apparecchiature antincendio. Alcuni prodotti che contengono F-gas con un GWP particolarmente elevato saranno gradualmente eliminati dal mercato.
Obblighi di recupero e riciclo: rafforza gli obblighi di recupero, riciclo e distruzione degli F- gas, richiedendo che vengano recuperati prima dello smaltimento di apparecchiature che li contengono.
Sanzioni: saranno imposte sanzioni più severe per le violazioni delle nuove norme, per garantire una maggiore conformità e per disincentivare l’uso illecito o non autorizzato.
Per info e assistenza telefonare al numero unico provinciale di Confartigianato Cosenza: 0984/73955.
FISCALE: RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO
In scadenza al 31 ottobre 2024 la presentazione della domanda per il riversamento del credito d’imposta di cui all’articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 indebitamento compensato.
Per aderire alla procedura occorre:
presentare il modello entro il 31 ottobre 2024 (il termine del 30 luglio 2024 è s posticipato, da ultimo, al 31 ottobre 2024 dal D.L. n. 39/2024 convertito in legge n. 67/2024);
eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024 (senza avvalersi della compensazione), ovvero in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Possono accedere alla procedura:
i soggetti ammessi a beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 145/2013 nel periodo di riferimento;
per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016, le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti alle condizioni di legge (art. 3 co. 1-bis della L. 145/2013);
limitatamente alle compensazioni eseguite sino al 22 ottobre 2021.
La procedura riguarda attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Essa può riguardare l’indebito utilizzo di crediti ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del D.L. 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;
sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” (art. 5 co. 8 del DL 146/2021);
sono stati commessi errori “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 co. 8 del D.L. 146/2021).
La procedura è preclusa nel caso in cui il credito compensato sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del D.L. n. 146/2021).
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1giugno 2022 n. 188987 ha precisato che “gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato”.
La regolarizzazione è altresì preclusa (art. 5 comma 8 del D.L. n. 146/2021) se il credito d’imposta utilizzato in compensazione è frutto di: condotte fraudolente; fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta.
Si decade se, dopo la domanda, l’Ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell’art. 5 co. 8 del D.L. n. 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura.
La domanda deve essere presentata solo una volta telematicamente entro il 31 ottobre 2024:
direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato ad Entratel.
L’importo del credito deve essere riversato (senza possibilità di utilizzare la compensazione) mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2022 n. 34, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il:
16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi legali dal 17 dicembre 2024.
Non possono essere scomputate le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1 giugno 2022 n. 188987). Inoltre, il medesimo provvedimento (§ 8.1) precisa che “la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”.
È obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti: accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22 ottobre 2021; constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22 ottobre 2021. Il Provv. 1 giugno 2022 n. 188987 § 8.3 ha implicitamente precisato che per “atto istruttorio”, si deve intendere il PVC (la consegna al 22 ottobre 2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impedisce la facoltà di rateizzare).
Nel caso in cui non venga pagata una delle rate la procedura non si perfeziona e il residuo importo verrà iscritto a ruolo con sanzione del 30% e interessi con decorrenza 17 dicembre 2024.
Per le indebite compensazioni contenute in PVC consegnati dopo il 22 ottobre 2021 i contribuenti non sono tenuti a regolarizzare tutti i crediti contestati, ma possono scegliere di regolarizzarne solo alcuni (risposta Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 26 gennaio 2023).
L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, regolamenta la disciplina in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo attestante la qualificazione delle attività inerenti ai progetti di R&S.
INAIL: Minimali con decorrenza 1° luglio 2024. Circolare dell’Istituto
L’Inail con la circolare n. 23 del 3 settembre 2024, pubblicata sul sito istituzionale, ha aggiornato con validità dalla data in oggetto gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure previste dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 114 del 5 luglio 2024, pari rispettivamente ad euro 20.258,70 e euro 37.623,30.
Lo stesso Decreto, precisa la circolare in esame (a cui si rimanda in riferimento alle tabelle per le varie tipologie di lavoratori interessate), rivaluta altresì, con pari decorrenza, del 5,4% le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale.