La Prefettura di Cosenza ha emanato il consueto decreto per la circolazione dei mezzi pesanti nel periodo estivo che sospende la circolazione stradale dei veicoli destinati al trasporto di cose  la cui massa complessiva a pieno carico superi i 35 q.li sul tratto di strada della S.S. 18 ricadente nel territorio della Provincia di Cosenza, e più precisamente tra il Km 244+400 (Comune di Tortora) ed il Km 352+200 (Comune di Amantea) in entrambi i sensi di marcia a decorrere dalle ore 00:00 del 01 luglio 2026 e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2026.

In deroga a quanto sopra, per gli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l’esigenza di carico e scarico di merci nei territori interessati dalla presente limitazione, nonché, per i soli autotrasportatori residenti nei comuni ricadenti nel tratto stradale della S.S. 18 compresi tra Tortora ed Amantea, indipendentemente da esigenze di carico e scarico di merci è consentita la circolazione nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 05:00 alle ore 11:30;

dalle ore 13:00 alle ore 17:00;

dalle ore 20:30 alle ore 22:00.

l divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli e ai complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

  1. a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
  2. b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana) per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
  3. c) utilizzati dall’ente proprietario della strada per motivi urgenti di servizio;›
  4. d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
  5. e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal1’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

        f)del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

  1. g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo.
  2. Il divieto di cui all’art. 1, altresì, non si applica per i veicoli appartenenti ad autotrasportatori residenti nei Comuni ricompresi tra il Km 244+400 (Tortora) ed il Km 352+000 (Amantea) della S.S. 18 che compiono percorso per il rientro in sede, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 60 Km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto.

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente decreto saranno sanzionate ai sensi dell’art. 6, comma 12, del Codice della Strada.