L’INPS, con la circolare n. 72, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi all’incentivo per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato previsto dall’articolo 4 del D.L. n. 62/2026.

La misura prevede un esonero contributivo totale per un massimo di 24 mesi (entro il limite di 500 euro mensili) a favore dei datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i contratti a termine di giovani under 35 che non hanno mai avuto un’occupazione stabile in precedenza. Questa agevolazione si applica alle trasformazioni effettuate senza soluzione di continuità tra il 1º agosto e il 31 dicembre 2026, e riguarda i rapporti a termine della durata massima di 12 mesi che siano stati instaurati entro il 30 aprile dello stesso anno.

Riguardo al requisito dell’assenza di precedenti rapporti stabili, l’INPS ha specificato che i periodi di apprendistato svolti in passato dal lavoratore non precludono l’accesso al beneficio. Al contrario, non sarà possibile accedere all’esonero se il lavoratore ha avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato (anche se interrotto durante il periodo di prova o per dimissioni volontarie) o un precedente contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Per agevolare la verifica di questo requisito, l’Istituto ricorda che è possibile consultare l’apposita utility disponibile online sul proprio portale.

La circolare fissa, inoltre, alcune condizioni precise per poter beneficiare dello sgravio:

  • Il datore di lavoro deve garantire al dipendente un trattamento economico individuale non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL) comparativamente più rappresentativi, elemento che andrà autocertificato al momento della domanda telematica.
  • La trasformazione deve generare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Se questo incremento viene meno in un determinato mese, il beneficio si interrompe per quel periodo, ma può essere recuperato nei mesi successivi se la soglia occupazionale viene ripristinata.
  • È previsto un divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo nella stessa unità produttiva nei 6 mesi antecedenti la trasformazione, così come il divieto di licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore interessato o un collega con la stessa qualifica nei 6 mesi successivi. Violare questa disposizione comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme già fruite.
  • L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni contributive, fatta eccezione per la cosiddetta maxi-deduzione per le nuove assunzioni.

È importante sottolineare che il bonus non è ancora operativo. L’INPS metterà a disposizione il modulo di istanza online con un successivo messaggio e la procedura sarà poi accessibile all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo).

Le domande potranno essere inviate sia per le trasformazioni già avvenute a partire dal 1º agosto 2026, sia per quelle ancora da effettuare. Nel primo caso, il sistema verificherà la comunicazione obbligatoria e confermerà l’accoglimento con l’importo spettante. Nel secondo caso, l’INPS calcolerà il beneficio accantonando i fondi e invierà una notifica al datore di lavoro: da quel momento si avranno 10 giorni di tempo per procedere alla trasformazione del contratto e all’invio della comunicazione obbligatoria, pena la perdita delle risorse riservate (sarà comunque possibile presentare una nuova domanda).

Per informazioni telefonare al numero unico provinciale di Confartigianato Imprese Cosenza 0984/73955.