Non sono stati accolti gli emendamenti per la proroga della FE da parte dei soggetti forfetari e in regime di vantaggio. La decorrenza dell’obbligo, per i soggetti con ricavi superiori a 25.000 euro, rimane confermata al 1° luglio 2022.
Durante l’iter di conversione del D.L. 36/2022 (cd “PNRR 2”), relativamente all’articolo 18, commi 2 e 3, non sono state accolte le proposte emendative, promosse dalla Confederazione, che intendevano prorogare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che finora ne erano esclusi, vale a dire soggetti in regime forfetario e di vantaggio, associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.
Pertanto, rimane invariata la disposizione vigente che prevede l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per i predetti soggetti (finora esclusi) che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro ragguagliati ad anno.
Per tutti gli altri soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1° gennaio 2024.
Si ricorda che la norma vigente prevede un’esimente per tali nuovi soggetti obbligati dal 1° luglio 2022, relativamente alle operazioni del terzo trimestre 2022, se la fattura elettronica è emessa tardivamente ma entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Come sopra ricordato, la Confederazione si era attivata per promuovere un emendamento che, oltre alla proroga del predetto termine del 1° luglio 2022, intendeva anche estendere l’esimente ai soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024.