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In applicazione di quanto disposto dall’articolo 78, comma 2-quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è stato esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”. Pertanto, a partire dal 20 luglio 2020, sarà possibile trasmettere al Fondo sia richieste di ammissione alla garanzia diretta che richieste di ammissione alla in riassicurazione/controgaranzia. In questa prima fase si possono presentare soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Il Gestore del Fondo darà tempestiva informazione della prossima apertura dell’operatività anche sul regime de minims. Per individuare i parametri di riferimento per il calcolo dell’importo massimo finanziabile (25% del fatturato o doppio della spesa salariale) occorrerà prendere in considerazione l’allegata tabella di raccordo. Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955. |
STUDI – ENERGIA SOLARE SUI CAPANNONI: BENEFICI SU COMPETITIVITÀ IMPRESE E USO RINNOVABILI SENZA CONSUMO DI SUOLO
Una delle strade da percorrere per contrastare la caduta competitività dell’economia italiana a causa dei più elevati costi energetici, è...