La legge regionale 29 novembre 2019, n. 48, (testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 5 dicembre 2019, n. 53), pubblicata sul BURC n. 133 del 29 novembre 2019, reca “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”.
Le imprese funebri già esistenti alla data di pubblicazione della legge in argomento sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria hanno 12 mesi di tempo, dall’entrata in vigore della medesima, per adeguarsi alle nuove disposizioni, ripresentando una SCIA per variazioni Agenzia di affari, (si veda portale Calabria Suap), con cui autocertificano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. I Comuni verificano, successivamente, quanto autocertificato dall’impresa. Gli esercenti devono, inoltre, autocertificare annualmente il mantenimento dei requisiti di cui al successivo articolo 10 che, per completezza di informazione, si riporta integralmente.
Art. 10 – (Accertamento dei requisiti)
1. L’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro il 30 giugno 2020, dovranno munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica, che scade il giorno successivo a quello della data di rilascio dell’anno seguente.
4. La certificazione ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l’attività suddetta, un’autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l’anno in corso, dei requisiti previsti all’articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l’immediata cessazione dell’attività.
Per informazioni contattare il n. 0984/73955.